Le biomasse agricole sono prodotti, rifiuti o sottoprodotti?
Sulla base della disciplina nazionale e comunitaria, si intende per biomassa agricola la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse;
La nozione giuridica di biomassa, quindi, comprende tre tipologie di materiali:
a) prodotti;
b) rifiuti;
c) residui.
L’inquadramento della biomassa come prodotto, rifiuto o come sottoprodotto deve essere effettuato sulla base dei principi generali.
Pertanto, va considerata come sottoprodotto e non come rifiuto la biomassa che soddisfi i criteri e le condizioni indicati all’articolo 184 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
In materia, deve anche essere tenuto presente il disposto dell'articolo 185 del decreto legislativo citato che esclude dal campo di applicazione della normativa in materia di rifiuti le materie fecali (se non contemplate nel comma seguente), paglia sfalci e potature, nonchè altro materiale agricolo agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa.
1. Dopo l'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono inseriti i seguenti:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. E' un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non e' la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) e' certo che la sostanza o l'oggetto sara' utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l'oggetto puo' essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l'ulteriore utilizzo e' legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinche' specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformita' a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Incollato da <http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10205dl.htm>
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